Condono Edilizio a Roma: Nuove Linee Guida per lo Sblocco delle Pratiche

Il Comune di Roma approva nuove linee guida per sbloccare le pratiche di condono edilizio. La delibera introduce il silenzio assenso e aumenta la responsabilità del tecnico.

Il Comune di Roma ha introdotto una significativa riforma procedurale per la definizione delle istanze di condono edilizio. Con la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 195 del 30 maggio 2024, l’amministrazione ha approvato nuove linee guida volte a semplificare e accelerare l’iter di migliaia di pratiche pendenti, introducendo il principio del silenzio assenso e attribuendo un ruolo centrale alla figura del tecnico asseverante.

Analisi

La delibera, promossa dall’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, mira a superare l’annoso problema delle pratiche di condono bloccate, che di fatto impediscono la piena commerciabilità di numerosi immobili sul territorio capitolino. Le principali novità introdotte possono essere così sintetizzate:

  1. Superamento del Limite Volumetrico: Viene eliminato il precedente limite operativo di 450 metri cubi, che di fatto rallentava le pratiche di maggiore consistenza. La nuova procedura si applica ora a tutte le istanze, indipendentemente dalla volumetria dell’abuso.

  2. Fine dei Controlli a Campione: Il sistema di verifica basato su controlli a sorteggio (o “a campione”) viene abbandonato. La nuova procedura si fonda interamente sulla relazione tecnica asseverata presentata da un professionista abilitato (architetto, ingegnere, geometra).

  3. Introduzione del Silenzio Assenso: Per le pratiche conformi ai requisiti di legge e complete della documentazione richiesta, viene introdotto un termine di 60 giorni. Decorso tale periodo senza che gli uffici comunali formulino un provvedimento di diniego o richiedano integrazioni, l’istanza di condono si intende accolta. Questo meccanismo di silenzio assenso è finalizzato a garantire tempi certi per la definizione delle pratiche.

  4. Centralità e Responsabilità del Tecnico: La semplificazione procedurale comporta un aumento della responsabilità del tecnico che firma la perizia giurata. È sua la responsabilità di attestare la veridicità di quanto dichiarato e la conformità dell’istanza ai presupposti normativi. In caso di dichiarazioni mendaci, le conseguenze penali e amministrative ricadono sul professionista, ma il proprietario dell’immobile rimane comunque esposto all’annullamento del titolo in autotutela e alle conseguenti sanzioni per l’abuso edilizio.

Questa riforma, pur rappresentando un’importante opportunità di semplificazione, richiede la massima diligenza da parte dei professionisti incaricati. La corretta e completa predisposizione dell’istanza diventa il presupposto fondamentale per il buon esito della procedura.

Riferimenti normativi

  • Deliberazione di Giunta Capitolina n. 195 del 30 maggio 2024: Atto amministrativo del Comune di Roma che introduce le “Linee guida per la definizione delle istanze di condono edilizio” e le nuove procedure semplificate.
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241: Contiene i principi generali del procedimento amministrativo, tra cui l’istituto del silenzio assenso (art. 20), qui applicato alla materia del condono edilizio a livello locale.
  • Leggi sul Condono Edilizio (L. n. 47/1985, L. n. 724/1994, L. n. 326/2003): Normative nazionali che hanno disciplinato le diverse sanatorie edilizie e che costituiscono il quadro di riferimento per la validità sostanziale delle istanze presentate.

Riferimenti giurisprudenziali

Data la recente adozione del provvedimento, non sono ancora disponibili riferimenti giurisprudenziali specifici sulla sua applicazione. La giurisprudenza consolidata in materia di responsabilità del tecnico e di silenzio assenso in ambito edilizio rimane comunque un riferimento interpretativo fondamentale.

Fonti e bibliografia

  • Roma Capitale, Deliberazione di Giunta Capitolina n. 195 del 30 maggio 2024, “Approvazione delle linee guida per la definizione delle istanze di condono edilizio ai sensi delle LL. nn. 47/85, 724/94 e 326/03. Indirizzi agli uffici.” Pubblicata sull’Albo Pretorio di Roma Capitale.